La tariffa è ridotta della sola parte variabile, per te utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio e procedono direttamente al recupero delta (razione organica (umido) degli sfalci e potature (verde), con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle del codice civile.
La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, documentata circa le modalità di realizzo e utilizzo del compost. con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia da parte dei soggetti interessati al servizio di raccolta dell’umido e del verde.
Il tributo è ridotto al 40% per le utenze che sono contemporaneamente escluse dal servizio di raccolta porla a porta e poste ad una distanza superiore a 500 metri sia dal più vicino punto di conferimento che da isola ecologica o ecocentro misurando tale distanza a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
Tale riduzione sarà applicata su richiesta del contribuente attestata dal responsabile comunale della gestione del servizio smaltimento rifiuti.
L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancalo svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, per tale periodo il tributo è ridotto al 20%.
Per le abitazioni con unico occupante la tariffa è ridotta del 10%.
Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, la tariffa, rapportata ad 1/3 degli obbligati di cui all’art. 6 co. 3. con arrotondamento all’unità e comunque con un minimo di 1 componente ( es. 1.30=1 componente: 1,70 =2 componenti), è ridotta del 30%.
Ai sensi dell’art. 9 bis. comma 2 del 47/2014, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato.
II contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla toro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.